Art. 62.
                    Risorse per la contrattazione
 
  1.  L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla
contrattazione  collettiva  e'  determinato  con  apposita  norma  da
inserire nella legge finanziaria.
  2.   La   spesa   per   gli   oneri,   contrattuali  del  personale
dell'Amministrazione regionale  e  degli  enti  posta  a  carico  del
bilancio   della  Regione  e'  iscritta,  in  ragione  dell'ammontare
determinato ai sensi del comma 1, in un apposito, fondo  dello  stato
di previsione dell'Assessorato del bilancio.
  3.   In   esito   alla  sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,
l'Assessore competente  in  materia  di  bilancio  e'  autorizzato  a
ripartire,  con  propri decreti, le somme occorrenti per la copertura
dei costi contrattuali, quali risultanti  dai  prospetti  di  cui  al
comma   1  dell'art.  64,  mediante  trasferimento  dal  fondo  oneri
contrattuali  a  favore  dei  capitoli  del  bilancio  della  Regione
destinati  alle  spese  per  il  personale dell'Amministrazione e dei
capitoli destinati al finanziamento degli enti  regionali.  Le  somme
trasferite  agli  enti  devono  trovare  specifica  allocazione nelle
entrate dei rispettivi bilanci, per essere  assegnate  ai  pertinenti
capitoli di spesa dei bilanci medesimi.