Art. 62. Risorse per la contrattazione 1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva e' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. 2. La spesa per gli oneri, contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione e' iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito, fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio. 3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'art. 64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.