Art. 63.
                   Procedimento di contrattazione
 
  1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale
della  Regione  si  attiene  agli  indirizzi  stabiliti  dalla giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
personale,  con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio
regionale almeno quindici giorni prima dell'invio al comitato.
  2. Il  comitato  per  la  rappresentanza  negoziale  della  Regione
informa  costantemente  la  giunta  regionale sullo svolgimento delle
trattative.
  3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere
favorevole della giunta regionale  sul  testo  contrattuale  e  sugli
oneri  finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei
bilanci dell'amministrazione e  degli  enti.  La  giunta  esprime  il
parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.
  4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di accordo, il
giorno successivo il comitato per la rappresentanza  negoziale  della
Regione  trasmette  la  quantificazione  dei  costi contrattuali alla
sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai  fini  della
certificazione  dell'attendibilita'  dei  costi  quantificati e della
loro compatibilita' con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria  e
di  bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione
finanziaria approvati dal Consiglio regionale.
  5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti  dall'art.  51,
comma  5,  del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la
certificazione si intende  effettuata  positivamente.  L'esito  della
certificazione   e'   comunicato  dalla  Corte  al  comitato  per  la
rappresentanza negoziale della Regione e alla giunta regionale. Se la
certificazione e' positiva, il comitato  sottoscrive  definitivamente
il contratto collettivo.
  6.  Se  la  certificazione  non  e'  positiva,  il  comitato per la
rappresentanza negoziale della regione, sentita la giunta  regionale,
assume  le  iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei
costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora  non
lo  ritenga  possibile,  convoca  le organizzazioni sindacali ai fini
della riapertura delle trattative.
  7. In ogni caso, la procedura di  certificazione  deve  concludersi
entro  quaranta  giorni  dall'ipotesi  di accordo, decorsi i quali il
comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato  di
sottoscrivere  definitivamente  il contratto collettivo, salvo che si
renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.