Art. 63. Procedimento di contrattazione 1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio al comitato. 2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la giunta regionale sullo svolgimento delle trattative. 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'amministrazione e degli enti. La giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato. 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale. 5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'art. 51, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla giunta regionale. Se la certificazione e' positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. 6. Se la certificazione non e' positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della regione, sentita la giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. 7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.