Art. 64.
   Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi
 
  1. I contratti collettivi  sono  corredati  da  appositi  prospetti
contenenti  la  quantificazione  degli  oneri,  nonche' l'indicazione
della  copertura  complessiva  per  l'intero  periodo  di   validita'
contrattuale,   e   devono   prevedere   con   apposita  clausola  la
possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero
di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso  di  accertata
esorbitanza dai limiti di spesa.
  2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti
economici    di   decisioni   giurisdizionali   divenute   esecutive,
scostamenti  rispetto  agli  stanziamenti  previsti  per   le   spese
destinate  al  personale,  la  giunta ne riferisce tempestivamente al
Consiglio  regionale,  evidenziando  le  cause  dello  scostamento  e
proponendo  l'adozione  delle misure correttive idonee a ripristinare
l'equilibrio del bilancio, ove non  siano  idonee  o  sufficienti  le
misure contrattuali previste dal comma 1.