Art. 64. Quantificazione dei costi contrattuali ed interventi correttivi 1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.