Art. 65.
                     Contrattazione integrativa
 
  1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto
dei  vincoli  di  bilancio,  sulle materie e nei limiti stabiliti dal
contratto collettivo regionale tra i  soggetti  e  con  le  procedure
negoziali che quest'ultimo prevede.
  2.  Per  i  contratti  integrativi  dell'area dirigenziale la parte
pubblica e' la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.
  3.  Non  possono  in  ogni  caso  essere   sottoscritti   contratti
integrativi  in  contrasto  con  i  vincoli  risultanti dai contratti
regionali o che comportino, anche a carico  di  esercizi  successivi,
impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie definite dal
contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
  4.  Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono
prevedere che, prima della definitiva  sottoscrizione  dei  contratti
integrativi,  la  compatibilita'  dei relativi costi con i vincoli di
bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione
di cui all'art. 10.