Art. 65. Contrattazione integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede. 2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica e' la stessa prevista per il contratto collettivo regionale. 3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilita' dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'art. 10.