Art. 66.
         Interpretazione autentica dei contratti collettivi
 
  1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno  sottoscritti,  si  incontrano  per
definire  consensualmente  il  significato  della  norma controversa.
L'eventuale accordo stipulato con le procedure  di  cui  all'art.  63
sostituisce  la  norma in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.