Art. 66. Interpretazione autentica dei contratti collettivi 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti, si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'art. 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.