Art. 68. Aspettative e permessi sindacali 1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalita' di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione ai fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti. 3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, che per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonche' gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.