Art. 68.
                  Aspettative e permessi sindacali
 
  1.  Il  contratto  collettivo  regionale determina i limiti massimi
delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le  modalita'
di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra
le  confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla
base della loro rappresentativita' e con riferimento a ciascuna  area
separata  di  contrattazione  ai  fini di contenimento, trasparenza e
razionalizzazione e garantendo  in  ogni  caso  l'applicazione  della
legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
  2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti
a   fondi   previdenziali  integrativi  conservano  il  diritto  alle
prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti.
  3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale  competente  in
materia  di  personale,  trasmette, che per gli enti, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero complessivo  e  i  nominativi  dei  beneficiari  dei  permessi
sindacali,  nonche'  gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
del  personale  dell'Amministrazione  e  degli  enti   collocato   in
aspettativa  in  quanto  chiamato  a  ricoprire una funzione pubblica
elettiva o per motivi sindacali.