Art. 69. Applicazione agli enti regionali 1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti: a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT); b) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF); c) Ente sardo industrie turistiche (ESIT); d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS); e) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC); f) Istituto incremento ippico della Sardegna (III); g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA); h) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE); i) Stazione sperimentale del sughero (SSS); l) Ente autonomo del Flumendosa (EAF); m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU); n) Enti provinciali per il turismo (EPT); o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST). 2. La presente legge si applica inoltre, nelle more della loro riforma, ai Consorzi provinciali e interprovinciali per la frutticoltura. 3. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3. Inoltre, negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), ed al comma 2 non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici.