Art. 69.
                  Applicazione agli enti regionali
 
  1. Nelle more dell'emanazione delle leggi  di  riforma  degli  enti
regionali,  sono  soggetti  all'applicazione  della  presente legge i
seguenti enti:
   a)  Ente  regionale  di  sviluppo  e  di  assistenza  tecnica   in
agricoltura (ERSAT);
   b) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
   c) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
   d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
   e) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);
   f) Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
   g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
   h) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
   i) Stazione sperimentale del sughero (SSS);
   l) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
   m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
   n) Enti provinciali per il turismo (EPT);
   o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST).
  2.  La  presente  legge  si  applica inoltre, nelle more della loro
riforma,  ai  Consorzi  provinciali   e   interprovinciali   per   la
frutticoltura.
  3. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 1, comma 3. Inoltre,
negli  enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), ed al comma 2 non si
applicano le parti della presente legge concernenti  l'organizzazione
degli uffici.