Art. 7.
                          Pari opportunita'
 
  1.  L'amministrazione  e  gli  enti,  al  fine  di  garantire  pari
opportunita' per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:
   a)  riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilita',
almeno un terzo dei posti  nella  formazione  degli  elenchi  per  la
composizione delle commissioni di concorso;
   b)  garantiscono  la  partecipazione  delle  proprie dipendenti ai
corsi di formazione e  di  aggiornamento  professionale  in  rapporto
proporzionale al loro numero.
  2. L'amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti
per  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie  in  materia di pari
opportunita'.