Art. 7. Pari opportunita' 1. L'amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunita' per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro: a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso; b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero. 2. L'amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunita'.