Art. 70.
            Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro
 
  1.  Gli  accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della
giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984,  n.  33,  e  le
norme   generali  e  speciali  disciplinanti  il  rapporto  d'impiego
nell'Amministrazione  e  negli  enti  integrano  la  disciplina   del
rapporto  di  lavoro  di  cui  al  titolo IV nella parte non abrogata
esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.
  2.  Le  disposizioni  dei  decreti del Presidente della giunta e le
nomine generali e speciali indicate nel comma 1  sono  derogabili  da
quelle  dei  contratti  collettivi stipulati come previsto dal titolo
VI;  esse  cessano  di  produrre  effetti,  per  ciascun  ambito   di
riferimento,  dal  momento  della  sottoscrizione del primo contratto
collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI.
  3.  Contestualmente  alla  sottoscrizione   del   primo   contratto
collettivo  regionale stipulato ai sensi del titolo VI, sono abrogate
le  disposizioni  che  prevedono  automatismi  che   influenzano   il
trattamento   economico,   nonche'   le  disposizioni  che  prevedono
trattamenti economici  accessori  comunque  denominati.  I  contratti
collettivi  fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali
e accessori  in  godimento  aventi  natura  retributiva  ordinaria  o
corrisposti con carattere di generalita'.