Art. 70. Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro 1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge. 2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della giunta e le nomine generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo VI; esse cessano di produrre effetti, per ciascun ambito di riferimento, dal momento della sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI. 3. Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita'.