Art. 71.
                   Prima definizione degli uffici
 
  1. In sede di prima applicazione della presente legge, e' istituita
una  direzione  generale  per la Presidenza della giunta, per ciascun
Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della regione.
  2.  Sono  altresi'  costituiti  in  direzioni  generali  i  servizi
legislativo,  della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e
del personale,
 con  l'art.  8  della  legge  regionale  n.  51  del  1978,   e   il
coordinamento   del   Corpo  forestale  e  di  vigilanza  ambientale,
istituito con l'art.  2 della legge regionale 13  dicembre  1993,  n.
53.
  3.  Al  fine  di consentire l'immediata applicazione della presente
legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore  e  sino  alla
ridefinizione  dei  servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si
articola la direzione generale  di  organizzazione  e  metodo  e  del
personale   sono  provvisoriamente  costituiti  in  conformita'  alla
tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto  nel
comma 8, le unita' organizzative in cui si articolano i servizi della
medesima  direzione  generale  sono  provvisoriamente  costituite  in
conformita' alla medesima tabella A e sono  equiparate  a  tutti  gli
effetti ai settori di cui al comma 6.
  4.   Alla   ridefinizione   dei   servizi   dell'Amministrazione  e
dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformita' ai criteri e
con le procedure di cui agli articoli 13 e 14.
  5. Il decreto del Presidente della giunta  adottato  in  attuazione
del  comma  4  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
ed entra in vigore il sessantesimo giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione.  Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente
confermati i servizi istituiti con legge o regolamento  e  le  unita'
organizzative   gia'   dichiarate  ad  essi  corrispondenti,  purche'
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. I  settori  istituiti  con  legge  o  regolamento  e  le  unita'
organizzative   gia'   dichiarate  ad  essi  corrispondenti,  purche'
operanti alla data di entrata in vigore della presente legge  possono
essere   provvisoriamente   confermati   quali   articolazioni  delle
strutture dirigenziali competenti per materia.
  7.  La  conferma,  con  gli  adeguamenti eventualmente necessari ad
assicurare la coerenza delle  articolazioni  con  le  competenze  dei
servizi, e' disposta con decreto dell'Assessore competente in materia
di  personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro
novanta giorni  dalla  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  del
decreto   adottato  in  applicazione  del  comma  4.  Il  decreto  e'
pubblicato sul Bollettino ufficiale.
  8. I settori e le altre  unita'  organizzative  confermati  restano
operativi  fino  alla  data della prima ripartizione fra le direzioni
generali  del  fondo  per   la   retribuzione   delle   funzioni   di
coordinamento  e  responsabilita'  e comunque non oltre il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del primo  contratto  collettivo
regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti.
  9.  I  settori  e le altre unita' organizzative non confermati sono
soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 7.
  10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma  degli  enti
elencati  all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP),
le  deliberazioni  dei   medesimi   enti   che   istituiscono   nuove
articolazioni   organizzative   dei   rispettivi   uffici   diventano
esecutive, in deroga all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1995,
n. 15, soltanto a  seguito  di  espressa  approvazione  della  giunta
regionale,   che   valuta   l'effettiva  necessita'  ed  urgenza  del
provvedimento.  Restano   sottoposte   all'ordinaria   procedura   di
controllo   le   deliberazioni   che  dispongono  la  soppressione  o
l'accorpamento di strutture.