Art. 71. Prima definizione degli uffici 1. In sede di prima applicazione della presente legge, e' istituita una direzione generale per la Presidenza della giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della regione. 2. Sono altresi' costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, con l'art. 8 della legge regionale n. 51 del 1978, e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'art. 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53. 3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e sino alla ridefinizione dei servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si articola la direzione generale di organizzazione e metodo e del personale sono provvisoriamente costituiti in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto nel comma 8, le unita' organizzative in cui si articolano i servizi della medesima direzione generale sono provvisoriamente costituite in conformita' alla medesima tabella A e sono equiparate a tutti gli effetti ai settori di cui al comma 6. 4. Alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformita' ai criteri e con le procedure di cui agli articoli 13 e 14. 5. Il decreto del Presidente della giunta adottato in attuazione del comma 4 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente confermati i servizi istituiti con legge o regolamento e le unita' organizzative gia' dichiarate ad essi corrispondenti, purche' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. I settori istituiti con legge o regolamento e le unita' organizzative gia' dichiarate ad essi corrispondenti, purche' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere provvisoriamente confermati quali articolazioni delle strutture dirigenziali competenti per materia. 7. La conferma, con gli adeguamenti eventualmente necessari ad assicurare la coerenza delle articolazioni con le competenze dei servizi, e' disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto adottato in applicazione del comma 4. Il decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale. 8. I settori e le altre unita' organizzative confermati restano operativi fino alla data della prima ripartizione fra le direzioni generali del fondo per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilita' e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del primo contratto collettivo regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti. 9. I settori e le altre unita' organizzative non confermati sono soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 7. 10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), le deliberazioni dei medesimi enti che istituiscono nuove articolazioni organizzative dei rispettivi uffici diventano esecutive, in deroga all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 15, soltanto a seguito di espressa approvazione della giunta regionale, che valuta l'effettiva necessita' ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture.