Art. 72. Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione 1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 15, il contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'art. 10 e' definito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove l'Amministrazione non disponga, neppure mediante il ricorso a processi di mobilita' nell'area, contrattuale, delle figure professionali necessarie per assicurare l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore e' autorizzato a bandire nell'ambito delle disponibilita' delle dotazioni organiche, apposite selezioni per titoli.