Art. 72.
  Prima costituzione dell'ufficio del controllo interno di gestione
 
  1.  Fino  all'attivazione  delle   ordinarie   procedure   per   la
determinazione  delle  dotazioni  organiche ai sensi dell'art. 15, il
contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio
del controllo interno di gestione di cui all'art. 10 e'  definito  in
via   provvisoria  con  provvedimento  dell'Assessore  competente  in
materia di personale, da emanare entro trenta giorni dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge.  Ove  l'Amministrazione non disponga,
neppure mediante  il  ricorso  a  processi  di  mobilita'  nell'area,
contrattuale,  delle  figure  professionali necessarie per assicurare
l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore  e'  autorizzato  a
bandire  nell'ambito  delle disponibilita' delle dotazioni organiche,
apposite selezioni per titoli.