Art. 73. Prima attribuzione delle funzioni di direzione 1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'art. 28, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresi' i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28. 2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dirigenziali previste dalla presente legge sono tassativamente conferite, con le procedure dell'art. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento di servizio attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresi' i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28. 3. In deroga al comma 7 dell'art. 28, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71 sono inoltre nominati i responsabili dei settori e delle altre unita' organizzative confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. La nomina avviene con decreto del componente della giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione di cui la struttura fa parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il personale di qualifica ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operativita' delle strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 71.