Art. 73.
           Prima attribuzione delle funzioni di direzione
 
  1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente  legge
sono  conferite, con le procedure dell'art. 28, entro il sessantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A  tale
data   scadono  comunque  gli  incarichi  di  coordinamento  generale
attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data  si
computano  altresi'  i  quindici giorni decorsi i quali il Presidente
della giunta esercita il potere  sostitutivo  previsto  dal  comma  7
dell'art. 28.
  2.  Le  funzioni  di  direzione  dei  servizi  e le altre posizioni
funzionali  dirigenziali   previste   dalla   presente   legge   sono
tassativamente conferite, con le procedure dell'art. 28, entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto del Presidente
della giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71. A tale  data  scadono
comunque  gli  incarichi  di  coordinamento di servizio attribuiti ai
sensi  della precedente normativa. Dalla  stessa  data  si  computano
altresi' i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della giunta
esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 28.
  3. In deroga al comma 7 dell'art. 28, le funzioni di cui ai commi 1
e  2  e  le  funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova
istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000.
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto
del  Presidente  della  giunta previsto nel comma 5 dell'art. 71 sono
inoltre nominati i responsabili dei  settori  e  delle  altre  unita'
organizzative  confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
La nomina avviene con decreto del componente della  giunta  regionale
competente  nel  ramo  dell'Amministrazione  di  cui  la struttura fa
parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il  personale
di  qualifica  ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le
nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operativita'  delle
strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 71.