Art. 74.
        Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti
 
  1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che
non  possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale
ai sensi del comma 1  dell'art.  77,  le  funzioni  di  direzione  di
servizio   possono  essere  provvisoriamente  attribuite,  in  attesa
dell'espletamento dei concorsi interni di cui ai commi  1,  12  e  13
dell'art.  77,  a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con
il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della giunta  regionale
o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza.