Art. 74. Copertura di funzioni dirigenziali vacanti negli enti 1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale ai sensi del comma 1 dell'art. 77, le funzioni di direzione di servizio possono essere provvisoriamente attribuite, in attesa dell'espletamento dei concorsi interni di cui ai commi 1, 12 e 13 dell'art. 77, a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della giunta regionale o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza.