Art. 75.
           Prima determinazione delle dotazioni organiche
 
  1.  Fino  alla  definizione della dotazione organica di ruolo unico
del  personale  dell'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.   15,   la
dotazione  stessa e' provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella
B, fermo restando, per le qualifiche non  dirigenziali,  il  disposto
dell'art.    1  comma  8  della  legge  regionale  n.  12  del  1993,
sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica.
  2. Negli enti che  non  abbiano  provveduto  alla  rideterminazione
delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei
carichi  di  lavoro  le  dotazioni  organiche  sono  provvisoriamente
stabilite in  misura  pari  ai  posti  coperti  al  30  giugno  1998,
incrementate delle unita' occorrenti per la copertura dei posti messi
a concorso entro la stessa data.
  3.  Fino  alla  entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti
elencati all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari  (IACP),
ai  medesimi  enti  e'  fatto  divieto  di  modificare  in aumento le
rispettive dotazioni organiche.