Art. 75. Prima determinazione delle dotazioni organiche 1. Fino alla definizione della dotazione organica di ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 15, la dotazione stessa e' provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B, fermo restando, per le qualifiche non dirigenziali, il disposto dell'art. 1 comma 8 della legge regionale n. 12 del 1993, sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica. 2. Negli enti che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro le dotazioni organiche sono provvisoriamente stabilite in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 1998, incrementate delle unita' occorrenti per la copertura dei posti messi a concorso entro la stessa data. 3. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'art. 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), ai medesimi enti e' fatto divieto di modificare in aumento le rispettive dotazioni organiche.