Art. 76.
   Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale
 
  1.  Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale,
il personale dell'Amministrazione  e  degli  enti  di  qualifica  non
dirigenziale  conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nonche'  il trattamento
economico previsto dalle norme vigenti  e  l'anzianita'  di  servizio
riconosciuta.    Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a
concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge e'
attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso.