Art. 76. Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale 1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e l'anzianita' di servizio riconosciuta. Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge e' attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso.