Art. 77. Prima costituzione della dirigenza 1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n. 6 del 1986 e' attribuita la qualifica di dirigente. 2. In deroga al comma 1 dell'art. 76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' altresi' attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione che: a) alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia aplicabile dello stesso ruolo o siano comunque transitati nel medesimo ruolo in data successiva al 31 dicembre 1985, purche' con decorrenza non posteriore a tale data, ai sensi del preesistente ordinamento; b) siano in possesso del diploma di laurea; c) abbiano un'anzianita' di servizio riconosciuta non inferiore a quindici anni al 1 gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno dodici anni alla stessa data, le funzioni di cui al comma 3; gli anni di esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un minimo di 7, ma in tal caso gli anni di anzianita' di servizio richiesti sono incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle funzioni; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi. 3. Sono valutate le funzioni di direzione o coordinamento delle strutture organizzative previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o delle strutture previste o individuate da successive norme di legge o di regolamento, purche' formalmente riconosciute dall'Assessorato competente in materia di personale agli effetti della corresponsione delle correlate indennita' di coordinamento o dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 33 del 1984; sono valutate altresi' le funzioni di capo di Gabinetto del Presidente della giunta e degli Assessori e le funzioni ispettive di cui all'art. 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonche' le funzioni di commissario straordinario di unita' sanitarie locali o enti regionali. 4. Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale, ispettive, di capo di Gabinetto nonche' di commissario straordinario di unita' sanitarie locali o enti regionali sono considerati in misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore. 5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono coperti, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di contenuto teorico-pratico che, tenuto conto delle diverse professionalita', siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine dirigenziale. Alla valutazione delle prove d'esame e' riservato un massimo di 70 punti. 6. Alla valutazione dei titoli e' riservato un massimo di 30 punti; sono valutati l'anzianita' di servizio riconosciuta, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e lo svolgimento di funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi; si applica il comma 4. 7. Al concorso e' ammesso il personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio effettivo nella qualifica di cinque anni. 8. Il concorso e' indetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, con cui sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, le materie e le prove esame, nonche' i criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere formata da esperti esterni all'Amministrazione e agli enti, di privata competenza nelle materie del concorso, nel rispetto delle incompatibilita' stabilite dall'articolo 55, comma 1. Il procedimento concorsuale deve essere portato a compimento entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 9. Alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione, per motivi diversi dal suo ampliamento, nei tre anni successivi al compimento del concorso di cui al comma 8 si provvede prioritariarnente, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, attingendo alla graduatoria degli idonei del citato concorso. 10. Entro i tre mesi successivi alla conclusione del concorso di cui al comma 8, sono indetti concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza secondo le modalita' ordinarie disciplinate dall'articolo 32. Fino all'emanazione dei relativi bandi e alla conclusione del concorso di cui al comma 8 non e' consentita l'assegnazione di dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente della giunta e degli assessori prevista dall'art. 26. 11. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i competenti organi istituzionali dei medesimi, dispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'effettuazione di concorsi interni con le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8. 12. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a quelli necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 13. Negli enti che dispongano di meno di dieci dipendenti inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1, il numero dei posti messi a concorso puo' essere aumentato di non oltre 3 unita' fermi restando i limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale di ciascun ente, previa deliberazione della giunta regionale, che autorizza. l'incremento su motivata richiesta dell'ente, da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di personale. 14. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nella qualifica dirigenziale effettuati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, il trattameto economico previsto dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e l'anzianita' di servizio riconosciuta. 15. I termini stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39 (Disciplina di adeguamento ai giudicati amministrativi dei concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno l989, n. 24), gia' differiti dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3, sono prorogati rispettivamente al sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di attribuzione della qualifica dirigenziale di cui al comma 2 del presente articolo, quanto al termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 39 del 1996, ed alla data del decreto di cui al comma 2 del presente articolo quanto ai termini di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 39 del 1996 e di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1998.