Art. 77.
                 Prima costituzione della dirigenza
 
  1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti  che  riveste  la
qualifica  funzionale  dirigenziale di cui alla legge regionale n.  6
del 1986 e' attribuita la qualifica di dirigente.
  2. In deroga al comma 1 dell'art. 76,  con  decreto  dell'Assessore
competente in materia di personale, da emanarsi entro quindici giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' altresi'
attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti  del  ruolo  unico
dell'Amministrazione che:
   a)  alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia
aplicabile  dello  stesso  ruolo  o  siano  comunque  transitati  nel
medesimo  ruolo  in  data successiva al 31 dicembre 1985, purche' con
decorrenza non posteriore a tale  data,  ai  sensi  del  preesistente
ordinamento;
   b) siano in possesso del diploma di laurea;
   c)  abbiano un'anzianita' di servizio riconosciuta non inferiore a
quindici anni al 1 gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno  dodici
anni  alla  stessa  data,  le funzioni di cui al comma 3; gli anni di
esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un  minimo  di
7,  ma  in tal caso gli anni di anzianita' di servizio richiesti sono
incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle  funzioni;
le  frazioni  di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei
mesi.
  3. Sono valutate le funzioni di  direzione  o  coordinamento  delle
strutture  organizzative  previste  dalla  legge  regionale 17 agosto
1978, n. 51, o delle strutture previste o individuate  da  successive
norme  di  legge  o  di regolamento, purche' formalmente riconosciute
dall'Assessorato competente in  materia  di  personale  agli  effetti
della  corresponsione  delle  correlate indennita' di coordinamento o
dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli
accordi sindacali recepiti in decreti  del  Presidente  della  giunta
regionale  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  33  del 1984; sono
valutate altresi' le funzioni di capo  di  Gabinetto  del  Presidente
della  giunta  e  degli  Assessori  e  le  funzioni  ispettive di cui
all'art.  22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonche'  le
funzioni  di  commissario  straordinario di unita' sanitarie locali o
enti regionali.
  4.  Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale,
ispettive, di capo di Gabinetto nonche' di commissario  straordinario
di  unita'  sanitarie  locali  o  enti  regionali sono considerati in
misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento
di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore.
  5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza
dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi  1
e  2  sono  coperti,  fino  al raggiungimento del 75% della dotazione
organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di  contenuto
teorico-pratico  che,  tenuto  conto  delle diverse professionalita',
siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine
dirigenziale. Alla valutazione delle prove d'esame  e'  riservato  un
massimo di 70 punti.
  6. Alla valutazione dei titoli e' riservato un massimo di 30 punti;
sono  valutati l'anzianita' di servizio riconosciuta, nella misura di
un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e  lo  svolgimento
di  funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3,
nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le
frazioni di anno sono valutate per  intero  qualora  eccedano  i  sei
mesi; si applica il comma 4.
  7.  Al  concorso e' ammesso il personale inquadrato nella settima e
nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione
in possesso del diploma di laurea  e  di  un'anzianita'  di  servizio
effettivo nella qualifica di cinque anni.
  8.  Il  concorso  e'  indetto,  entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in
materia  di  personale,  con  cui  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento  del  concorso,  le  materie  e le prove esame, nonche' i
criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere
formata da  esperti  esterni  all'Amministrazione  e  agli  enti,  di
privata  competenza  nelle  materie  del concorso, nel rispetto delle
incompatibilita' stabilite dall'articolo 55, comma 1. Il procedimento
concorsuale deve essere portato a compimento entro centoventi  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
  9.  Alla  copertura  dei  posti  che  si  renderanno  vacanti nella
dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione,  per  motivi
diversi  dal  suo  ampliamento, nei tre anni successivi al compimento
del concorso di cui al comma 8 si provvede prioritariarnente, fino al
raggiungimento del 75%  della  dotazione  organica,  attingendo  alla
graduatoria degli idonei del citato concorso.
  10.  Entro  i  tre mesi successivi alla conclusione del concorso di
cui al comma 8, sono indetti concorsi  pubblici  per  l'accesso  alla
dirigenza  secondo  le modalita' ordinarie disciplinate dall'articolo
32. Fino all'emanazione dei relativi bandi  e  alla  conclusione  del
concorso  di  cui  al  comma  8  non  e' consentita l'assegnazione di
dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente della giunta e degli
assessori prevista dall'art. 26.
  11. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i
competenti  organi  istituzionali  dei  medesimi,  dispongono,  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, l'effettuazione di concorsi interni con le modalita' di cui ai
commi 5, 6, 7 ed 8.
  12. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a  quelli
necessari  per  consentire  l'esercizio  delle  funzioni di direzione
delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
  13.   Negli  enti  che  dispongano  di  meno  di  dieci  dipendenti
inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1,  il  numero  dei  posti
messi  a  concorso  puo' essere aumentato di non oltre 3 unita' fermi
restando  i  limiti  della   dotazione   organica   della   qualifica
dirigenziale  di  ciascun  ente,  previa  deliberazione  della giunta
regionale,  che  autorizza.    l'incremento  su  motivata   richiesta
dell'ente, da formularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente in materia di personale.
  14. Gli  effetti  giuridici  degli  inquadramenti  nella  qualifica
dirigenziale  effettuati  ai  sensi  del  presente articolo decorrono
dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Il  personale
inquadrato  nella  qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di
entrata in  vigore  del  primo  contratto  collettivo  regionale,  il
trattameto  economico  previsto  dalle norme vigenti per la qualifica
dirigenziale e l'anzianita' di servizio riconosciuta.
  15. I termini stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 1996,  n.
39   (Disciplina  di  adeguamento  ai  giudicati  amministrativi  dei
concorsi per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale  del  ruolo
unico regionale previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 5
giugno  l989, n. 24), gia' differiti dalla legge regionale 19 gennaio
1998, n. 3, sono prorogati  rispettivamente  al  sessantesimo  giorno
successivo  alla data di emanazione del decreto di attribuzione della
qualifica dirigenziale di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,
quanto  al  termine  di  cui  all'articolo  1,  comma  5, della legge
regionale n. 39 del 1996, ed alla data del decreto di cui al comma  2
del  presente articolo quanto ai termini di cui all'articolo 2, commi
1 e 4, della legge regionale n. 39 del 1996 e di cui  all'articolo  2
della legge regionale n. 3 del 1998.