Art. 78.
                    Proroga del contratto vigente
 
  1.  Al  fine  di  omogeneizzarne  la  durata con quella degli altri
contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del  personale
dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione
per il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1996, emanato con i decreti
del  Presidente della giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385, e 14
maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino  al  31  dicembre
1997.
  2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato contratto sono incrementati
in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno
1997.
  3. Il contratto collettivo decorrente dal  1  gennaio  1998  potra'
comunque  disporre  sul trattamento economico relativo all'anno 1997,
nei  limiti  delle  disponibilita'  totali  risultanti  dalla   legge
finanziaria e dal bilancio.