Art. 78. Proroga del contratto vigente 1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1996, emanato con i decreti del Presidente della giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385, e 14 maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato contratto sono incrementati in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno 1997. 3. Il contratto collettivo decorrente dal 1 gennaio 1998 potra' comunque disporre sul trattamento economico relativo all'anno 1997, nei limiti delle disponibilita' totali risultanti dalla legge finanziaria e dal bilancio.