Art. 8. Direzione politica e direzione amministrativa 1. La Giunta regionale, il presidente e gli assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato; g) gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dalla presente legge. 2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli assessori e alla Giunta regionale. 3. Ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'art. 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 3 possono essere derogate soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative. 5. Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai consigli di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3 devono intendersi nel senso che la competenza e' attribuita ai dirigenti. 6. Sono abrogate le seguenti parti della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1: a) la lettera h) del comma 3 dell'art. 2; b) le parole "nonche' i relativi interventi" nella lettera i) e le lettere q) e t) del comma 1 dell'art. 4; c) le parole "curano l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta ed," e le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'art. 6.