Art. 8.
            Direzione politica e direzione amministrativa
 
  1.  La  Giunta regionale, il presidente e gli assessori, secondo le
rispettive  competenze,   esercitano   le   funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi da conseguire e i
programmi da attuare da parte dell'amministrazione ed  adottando  gli
altri   atti   rientranti  nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione  agli  indirizzi  impartiti.  Ad  essi  spettano  in
particolare:
   a)  le  decisioni  in  materia  di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
   b) la definizione di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
   c)   la   individuazione   delle   risorse   umane,  materiali  ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e  la  loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
   d)  la  definizione  dei  criteri  generali  in  materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e  analoghi
oneri a carico di terzi;
   e)  le  nomine,  designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
   f)  le  richieste  di   pareri   alle   autorita'   amministrative
indipendenti e al Consiglio di Stato;
   g)  gli  altri  compiti  ed  atti indicati dalla legge regionale 7
gennaio 1977, n. 1, e dalla presente legge.
  2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti
secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  fermi  restando  i  poteri   di
indirizzo   e  controllo  spettanti  agli  assessori  e  alla  Giunta
regionale.
  3. Ai dirigenti dell'amministrazione e degli enti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi  tutti  gli  atti
che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa, ivi compresi i procedimenti
gestori di cui al capo II e  all'art.  61  della  legge  regionale  5
maggio   1983,   n.   11,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  Essi
sono  responsabili  in  via  esclusiva dell'attivita' amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.
  4. Le attribuzioni dei  dirigenti  indicate  dal  comma  3  possono
essere   derogate   soltanto   a  opera  di  specifiche  disposizioni
legislative.
  5. Le disposizioni di legge o regolamento e le  altre  disposizioni
amministrative  previgenti  che  attribuiscono  alla Giunta e ai suoi
componenti, ovvero ai presidenti e  ai  consigli  di  amministrazione
degli  enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti
o provvedimenti amministrativi di cui al comma  3  devono  intendersi
nel senso che la competenza e' attribuita ai dirigenti.
  6.  Sono abrogate le seguenti parti della legge regionale 7 gennaio
1977, n. 1:
   a) la lettera h) del comma 3 dell'art. 2;
   b) le parole "nonche' i relativi interventi" nella lettera i) e le
lettere q) e t) del comma 1 dell'art. 4;
   c) le parole "curano l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta
ed," e le lettere b), c) ed f) del comma 2 dell'art. 6.