Art. 9. Gestione delle risorse 1. La Giunta regionale, il presidente e gli assessori periodicamente, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono: a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorita'; b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalita'. 2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi. 3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilita' del personale all'interno della direzione generale. 4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale, preposto al ramo dell'amministrazione di cui la direzione fa parte, sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati. 5. Il presidente, gli assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorita' e ripartizione delle risorse finanziarie.