Art. 9.
                       Gestione delle risorse
 
  1.   La   Giunta   regionale,   il   presidente   e  gli  assessori
periodicamente, e comunque entro  sessanta  giorni  dall'approvazione
del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali,
secondo le rispettive competenze provvedono:
   a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le
scale di priorita';
   b)  a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse
finalita'.
  2. I direttori generali, sulla base  delle  risorse  messe  a  loro
disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi,
affidandone la gestione ai direttori dei servizi.
  3.  I  direttori generali verificano periodicamente con i direttori
dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati  e
discutono  con  essi  gli  interventi  eventualmente  occorrenti  per
garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i
provvedimenti di mobilita' del personale all'interno della  direzione
generale.
  4.   I   direttori  generali  tengono  costantemente  informato  il
componente    della    Giunta    regionale,    preposto    al    ramo
dell'amministrazione  di  cui la direzione fa parte, sull'esito delle
verifiche periodiche e  sulle  misure  adottate  per  conseguire  gli
obiettivi prefissati.
  5.  Il  presidente,  gli  assessori  e la Giunta regionale valutano
periodicamente  la  corrispondenza  degli  obiettivi  realizzati  con
quelli   assegnati   e  adottano  le  conseguenti  determinazioni  di
rispettiva  competenza,  adeguando  ove  sia  necessario   obiettivi,
programmi,   scale   di   priorita'   e  ripartizione  delle  risorse
finanziarie.