(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                        del 23 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                                Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge
  1. La Regione  Abruzzo  riconosce  alle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza  (IPAB) attualmente operanti nella Regione
una rilevante funzione socio-sanitaria che  intende  salvaguardare  e
potenziare.
  2.  Le IPAB aventi sede ed operanti nel territorio regionale che si
trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della
 legge n. 6972/1890, sono soggette a trasformazione, secondo le norme
e le procedure previste dalla surrichiamata legge.
  3. Le  istituzioni  di  cui  al  precedente  comma  possono  essere
dichiarate  estinte,  secondo le procedure e le modalita' fissate con
la presente legge, quando:
   a)  gli  interventi  di  trasformazione  non  siano esperibili per
impedimenti  oggettivi  o  perche'  non   rispondenti   all'interesse
dell'assistenza sociale pubblica;
   b)  non  siano  piu'  in  grado  di perseguire gli scopi statutari
perche' in oggettive situazioni di non contingente mancanza di  mezzi
economici e finanziari.