(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26 del 23 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione della legge 1. La Regione Abruzzo riconosce alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) attualmente operanti nella Regione una rilevante funzione socio-sanitaria che intende salvaguardare e potenziare. 2. Le IPAB aventi sede ed operanti nel territorio regionale che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70, primo comma, della legge n. 6972/1890, sono soggette a trasformazione, secondo le norme e le procedure previste dalla surrichiamata legge. 3. Le istituzioni di cui al precedente comma possono essere dichiarate estinte, secondo le procedure e le modalita' fissate con la presente legge, quando: a) gli interventi di trasformazione non siano esperibili per impedimenti oggettivi o perche' non rispondenti all'interesse dell'assistenza sociale pubblica; b) non siano piu' in grado di perseguire gli scopi statutari perche' in oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari.