Art. 12.
         Conclusione del procedimento di depubblicizzazione
  1. Il Presidente della giunta regionale decreta l'accoglimento o la
reiezione  della  domanda   entro   centoventi   giorni   dalla   sua
presentazione,  previa istruttoria da parte degli uffici della giunta
regionale competenti, cosi' come individuati nell'art. 4 della  legge
regionale n. 6/1991.
  2.  Il termine di cui al precedente primo comma decorre dal momento
in cui la documentazione a tal fine necessaria risulti completa.   Il
decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  che  dichiara  la
cessazione   della   natura   pubblica   dell'istituzione    ed    il
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, viene
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.