Art. 12. Conclusione del procedimento di depubblicizzazione 1. Il Presidente della giunta regionale decreta l'accoglimento o la reiezione della domanda entro centoventi giorni dalla sua presentazione, previa istruttoria da parte degli uffici della giunta regionale competenti, cosi' come individuati nell'art. 4 della legge regionale n. 6/1991. 2. Il termine di cui al precedente primo comma decorre dal momento in cui la documentazione a tal fine necessaria risulti completa. Il decreto del presidente della giunta regionale che dichiara la cessazione della natura pubblica dell'istituzione ed il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.