Art. 2 Potere di iniziativa 1. L'estinzione puo' essere proposta: a) dall'organo di amministrazione dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza; b) dal sindaco del comune nel cui territorio trovasi la sede legale dell'istituzione; c) dal direttore generale della U.S.L. competente per territorio, limitatamente alle IPAB che svolgono prevalente attivita' sanitaria. 2. L'estinzione puo' essere promossa altresi' dalla giunta regionale.