Art. 2
                        Potere di iniziativa
  1. L'estinzione puo' essere proposta:
   a)  dall'organo  di  amministrazione  dell'istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza;
   b) dal sindaco del comune  nel  cui  territorio  trovasi  la  sede
legale dell'istituzione;
   c)  dal direttore generale della U.S.L. competente per territorio,
limitatamente alle IPAB che svolgono prevalente attivita' sanitaria.
  2.  L'estinzione  puo'  essere  promossa  altresi'   dalla   giunta
regionale.