Art. 3.
                    Dichiarazione dell'estinzione
  1.  L'estinzione  e'  disposta  con  atto deliberativo della giunta
regionale.
  2. Il  provvedimento  della  giunta  regionale  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione.