Art. 5.
             Destinazione del patrimonio e del personale
  1. Il patrimonio residuo dell'IPAB estinta e' trasferito ai  comuni
in   cui  sono  ubicate  le  strutture  attraverso  le  quali  l'ente
perseguiva  i   suoi   fini   istituzionali,   ovvero   alla   U.S.L.
territorialmente  competente,  ove  si  tratti  di  IPAB  che  svolge
prevalente attivita' sanitaria.
  2. Il personale dipendente di ruolo dell'IPAB estinta e' trasferito
agli stessi enti locali o aziende sanitarie cui compete il patrimonio
e viene inquadrato nei posti vacanti in  organico  di  corrispondente
posizione    funzionale    ovvero,    in   mancanza,   in   posizione
soprannumeraria.    In  tal  caso,  l'ente  destinatario  attiva   le
procedure  di  mobilita' previste per il personale di appartenenza al
fine di eliminare gli esuberi.
  3. Il provvedimento della giunta  regionale  con  cui  e'  disposta
l'estinzione  individua  gli  enti  destinatari  del patrimonio e del
personale.