Art. 5. Destinazione del patrimonio e del personale 1. Il patrimonio residuo dell'IPAB estinta e' trasferito ai comuni in cui sono ubicate le strutture attraverso le quali l'ente perseguiva i suoi fini istituzionali, ovvero alla U.S.L. territorialmente competente, ove si tratti di IPAB che svolge prevalente attivita' sanitaria. 2. Il personale dipendente di ruolo dell'IPAB estinta e' trasferito agli stessi enti locali o aziende sanitarie cui compete il patrimonio e viene inquadrato nei posti vacanti in organico di corrispondente posizione funzionale ovvero, in mancanza, in posizione soprannumeraria. In tal caso, l'ente destinatario attiva le procedure di mobilita' previste per il personale di appartenenza al fine di eliminare gli esuberi. 3. Il provvedimento della giunta regionale con cui e' disposta l'estinzione individua gli enti destinatari del patrimonio e del personale.