Art. 6. Adempimenti formali successivi alla dichiarazione di estinzione 1. Gli organi di amministrazione delle IPAB dichiarate estinte continuano ad esercitare le loro funzioni successivamente alla data da cui ha effetto l'estinzione, unicamente per le attivita' di liquidazione. A tal fine esse, entro centoventi giorni da detta data, provvedono: a) all'inventario dei beni; b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e degli eventuali contenziosi e procedure giudiziarie in corso; c) alla chiusura della contabilita' alla data del trasferimento del patrimonio e del personale di cui al precedente art. 5 e alla redazione del relativo rendiconto dal quale risultino attivita' e passivita' dell'ente; d) alla ricognizione del personale comunque in servizio alla data dell'atto deliberativo di proposta di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto. 2. In caso di inadempienza anche parziale dell'organo di amministrazione dell'IPAB estinta, alle rilevazioni e ricognizioni e agli adempimenti ulteriori di cui al comma che precede, provvede il sindaco del comune ove l'istituzione ha sede legale o un suo delegato, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma.