Art. 6.
   Adempimenti formali successivi alla dichiarazione di estinzione
  1. Gli organi di  amministrazione  delle  IPAB  dichiarate  estinte
continuano  ad  esercitare le loro funzioni successivamente alla data
da cui ha  effetto  l'estinzione,  unicamente  per  le  attivita'  di
liquidazione.    A  tal  fine  esse, entro centoventi giorni da detta
data, provvedono:
   a) all'inventario dei beni;
   b) alla ricognizione  dei  rapporti  giuridici  pendenti  e  degli
eventuali contenziosi e procedure giudiziarie in corso;
   c)  alla  chiusura  della contabilita' alla data del trasferimento
del patrimonio e del personale di cui al precedente  art.  5  e  alla
redazione  del  relativo  rendiconto  dal quale risultino attivita' e
passivita' dell'ente;
   d) alla ricognizione del personale comunque in servizio alla  data
dell'atto   deliberativo  di  proposta  di  estinzione,  mediante  la
formazione di un elenco nominativo dal quale  risultino  per  ciascun
dipendente,  oltre  ai  dati  anagrafici,  la  natura  giuridica  del
rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto,  la  qualifica
ed  il  livello  retributivo  funzionale, il trattamento giuridico ed
economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
   2.  In  caso  di  inadempienza  anche  parziale   dell'organo   di
amministrazione  dell'IPAB estinta, alle rilevazioni e ricognizioni e
agli adempimenti ulteriori di cui al comma che precede,  provvede  il
sindaco  del  comune  ove  l'istituzione  ha  sede  legale  o  un suo
delegato, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di  cui  al
primo comma.