Art. 10.
                  Procedure per la classificazione
 
  1.  La  classificazione  e'  effettuata  con  delibera  di   giunta
provinciale   dalla   Provincia   competente  per  territorio  ed  e'
condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.
  2. La domanda  di  classificazione  e'  presentata  alla  Provincia
secondo  la modulistica gia' approvata e prediposta dalla Regione per
la denuncia delle attrezzature, nel rispetto  dei  parametri  fissati
dalla presente legge.
  3.  Qualora,  per  qualsiasi causa le strutture ricettive vengano a
possedere i  requisiti  di  una  classificazione  diversa  da  quella
attribuita,  la  Provincia  procede  in  ogni momento, d'ufficio o su
domanda, a una nuova classificazione.
  4. La  classificazione  e'  assegnata  sulla  base  degli  elementi
denunciati  di  cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della
Provincia, entro sessanta giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda di classificazione.
  5.  In  caso  di  inerzia  della  Provincia si intende acquisita la
classificazione richiesta dal proponente.
  6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il
titolare dell' autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva
ripresenta alla Provincia  la  domanda  di  classificazione,  con  la
conferma  o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione
di tutta la documentazione  e'  obbligatoria  in  caso  di  modifiche
strutturali  o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni
o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.