Art. 10. Procedure per la classificazione 1. La classificazione e' effettuata con delibera di giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio. 2. La domanda di classificazione e' presentata alla Provincia secondo la modulistica gia' approvata e prediposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente legge. 3. Qualora, per qualsiasi causa le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione. 4. La classificazione e' assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di classificazione. 5. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal proponente. 6. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell' autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione e' obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione.