Art. 11. Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca 1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettivita' turistica, devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione) non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali. 2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della Puglia. 3, Le residenze d'epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.