Art. 11.
                  Disciplina per la classificazione
                 a dimora storica-residenza d'epoca
 
  1. I castelli, le  ville  e  gli  altri  complessi  immobiliari  in
possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in
tutto o in parte alla ricettivita' turistica, devono essere complessi
monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano  subito
interventi  lesivi  della  loro  destinazione  e i cui interventi (di
restauro, consolidamento e conservazione) non  ne  abbiano  alterato,
sia    all'esterno    che    all'interno,   l'originaria   fisionomia
architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti  al
vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.
  2.  Alla  classificazione  di  tali strutture provvede la Provincia
competente per  territorio,  su  domanda  degli  interessati,  previo
conforme   parere   della   Sovrintendenza  per  i  beni  ambientali,
architettonici e storici della Puglia.
  3,  Le  residenze   d'epoca   sono   assoggettate   agli   obblighi
amministrativi e alle sanzioni previste per gli alberghi.