Art. 13.
                  Pubblicita' della classificazione
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di esecutivita' dei provvedimenti
di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne  trasmette
alla  Presidenza  della  giunta  regionale  l'elenco  relativo per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale Regione Puglia.