Art. 14.
                             Definizione
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  individuate le seguenti
strutture ricettive all'aria aperta:
   a) villaggi turistici;
   b) campeggi.
  2. La gestione dell'attivita' ricettiva all'aria aperta puo' essere
esercitata da:
   a) imprese turistiche di cui all'art. 5 della  legge  n.  217  del
1983;
   b)  associazioni  senza  scopo  di lucro che operano per finalita'
ricreative, culturali e sociali.