Art. 15. Villaggi turistici 1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unita' abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi. 2. Nei villaggi turistici e' possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettivita' in dette aree non puo' superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformita' con gli articoli 17 e 18.