Art. 15.
                         Villaggi turistici
 
  1. Sono  villaggi  turistici  le  strutture  ricettive,  aperte  al
pubblico,  a  gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la
sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di  mezzi  autonomi
di   pernottamento,  costituite  da  unita'  abitative  fisse,  quali
appartamenti,  bungalows,  villette  e  simili,  dotate  di  tutti  i
servizi.
  2.  Nei villaggi turistici e' possibile riservare apposite aree per
ospitare  turisti  in  transito,  provvisti  di  proprio   mezzo   di
pernottamento  autonomo.  La  ricettivita'  in  dette  aree  non puo'
superare il 25 per  cento  di  quella  complessiva  e,  comunque,  in
conformita' con gli articoli 17 e 18.