Art. 16. Requisiti tecnici dei villaggi turistici 1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalita' devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: a) area di superficie netta non superiore a mq. 70; b) altezza minima interna di mt. 2,40; c) tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati; d) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per persona; e) ciascun allestimento non puo' ospitare piu' di sei persone; f) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno; g) i pararnetri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e autorizzate.