Art. 16.
              Requisiti tecnici dei villaggi turistici
 
  1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalita' devono
avere le seguenti caratteristiche tecniche:
   a) area di superficie netta non superiore a mq. 70;
   b) altezza minima interna di mt. 2,40;
   c)  tutti  gli  allestimenti  devono essere costituiti da un unico
piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
   d) la superficie abitabile, compresa quella dei  servizi  igienici
ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per persona;
   e) ciascun allestimento non puo' ospitare piu' di sei persone;
   f)  l'arredamento  minimo  deve  comprendere,  oltre  ai letti, al
tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale  bombola  a
gas deve essere collocata all'esterno;
   g)  i pararnetri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle
strutture esistenti e autorizzate.