Art. 18.
                   Requisiti tecnici dei campeggi
 
  1.  Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi
calcolati mediamente in quattro persone devono  avere,  in  relazione
alla  classificazione, una superficie di mq 50, 55, 65 e 75, distanti
tra di loro non meno di quattro metri e devono  essere  delimitate  e
numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla
planimetria   generale   del   complesso   che  deve  essere  affissa
all'ingresso dello stesso.
  2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonche' in
aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una  superficie
inferiore  a  quella  prevista  dal  comma  1, purche' il loro numero
complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie
fosse interamente pianeggiante.
  3. E' consentita la suddivisione della piazzola,  in  due  settori,
limitatamente  al  caso di tenda, con non piu' di due posti ciascuna,
rimanendo, in ogni caso, invariata la capacita' ricettiva totale  del
complesso.
  4.  Nei  campeggi  classificati  con  una  stella non e' consentito
l'allestimento di unita' abitative.