Art. 18. Requisiti tecnici dei campeggi 1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso. 2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonche' in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1, purche' il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente pianeggiante. 3. E' consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non piu' di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacita' ricettiva totale del complesso. 4. Nei campeggi classificati con una stella non e' consentito l'allestimento di unita' abitative.