Art. 2. Delega alle province 1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate, alle province. 2. Le province, nell'esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla giunta regionale. 3. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate. 4. La giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali di indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.