Art. 2.
                        Delega alle province
 
  1.  Le  funzioni amministrative relative alla classificazione delle
strutture ricettive di cui alla presente  legge,  con  esclusione  di
quelle  espressamente  riservate  alla  Regione,  sono delegate, alle
province.
  2. Le province, nell'esercizio di funzioni delegate,  osservano  le
direttive  e  gli  atti  di programmazione, indirizzo e coordinamento
emanati dalla giunta regionale.
  3. La giunta  regionale  esercita,  ai  sensi  dell'art.  64  dello
Statuto  regionale,  i  poteri  di  indirizzo,  di coordinamento e di
controllo  in  ordine  all'esercizio  delle  funzioni  amministrative
delegate.
  4.  La  giunta  regionale,  in caso di accertato inadempimento o in
caso  di  gravi  reiterate  violazioni  delle  norme   regionali   di
indirizzo,  coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale
la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui  all'art.
2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.