Art. 20. Campeggi naturalistici 1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorita' di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone. 2. La realizzazione di campeggi naturalistici e' riservata ai comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.