Art. 20.
                       Campeggi naturalistici
 
  1. Nei territori dei parchi e riserve naturali  regionali  e  nelle
adiacenti  zone  di  protezione  possono  essere  realizzati campeggi
naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi
nel quadro dei rispettivi  piani  di  riassetto  dalle  autorita'  di
gestione,  che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa
i  requisiti  degli  impianti  con  la  prescrizione   di   eventuali
specifiche  clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle
zone.
  2. La realizzazione  di  campeggi  naturalistici  e'  riservata  ai
comuni,  i  quali  possono  affidarne la gestione agli enti turistici
territoriali  o  ad  associazioni  naturalistiche  riconosciute  come
persone giuridiche e operanti a livello nazionale o regionale.