Art. 21.
                           Campeggi mobili
 
  1.  Le  associazioni senza scopo di lucro che operano per finalita'
ricreative,  culturali,  religiose  o  sociali   possono   usufruire,
esclusivamente  per i propri associati, di aree appositamente messe a
disposizione dal Comune o da privati, di periodi  di  sosta  per  non
piu'  di  venti  giorni,  non  prorogabili,  purche' forniti di mezzi
autonomi di pernottamento.
  2.  L'autorizzazione  viene  concessa  dal  sindaco  purche'  siano
assicurate  le  attrezzature indispensabili per garantire il rispetto
delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte  le
altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del sindaco.
  3.  Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il
Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi  a  rigorosi
criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze
che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unita'.
  4.  Qualora  l'attivita'  campeggistica  di  cui  al comma 1, venga
effettuata  su  terreni  di  proprieta'  privata,   il   responsabile
dell'associazione    deve    informare    il   sindaco   del   comune
territorialmente competente e munirsi di  certificazione,  rilasciata
dall'Azienda  unita'  sanitaria locale, attestante la sussistenza dei
requisiti  igienico-sanitari  nel  rispetto  dei  parametri  previsti
dall'art. 27, comma 6.