Art. 21. Campeggi mobili 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non piu' di venti giorni, non prorogabili, purche' forniti di mezzi autonomi di pernottamento. 2. L'autorizzazione viene concessa dal sindaco purche' siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del sindaco. 3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unita'. 4. Qualora l'attivita' campeggistica di cui al comma 1, venga effettuata su terreni di proprieta' privata, il responsabile dell'associazione deve informare il sindaco del comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall'Azienda unita' sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 27, comma 6.