Art. 22. Campeggi liberi e isolati 1. Il sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, puo' consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali. 2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra ferma di sosta campeggistica. 3. Le aree di cui al comma 2, devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacita' ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica". 4 La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalita' di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio. 5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonche' di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta puo' essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi. 6. E' fatto obbligo ai sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate. 7. Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all'Assessorato regionale al turismo e all'Azienda di promozione turistica (APT) competente per territorio. 8. Nelle aree di sosta il comune ha facolta' di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza. 9. La gestione delle aree di sosta puo' essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.