Art. 22.
                      Campeggi liberi e isolati
 
  1.   Il   sindaco,   accertata  l'esistenza  dei  requisiti  minimi
igienico-sanitari, puo' consentire ai singoli turisti in transito  il
campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
  2.  Al  fine  di  tutelare  e  salvaguardare l'ambiente e anche per
prevenire incendi, deturpamento e abusivismo,  per  gli  insediamenti
turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non
meglio   specificata  e  disciplinata,  i  comuni  sono  obbligati  a
individuare apposite "aree di sosta", al di  fuori  delle  quali  non
deve essere consentita alcuna altra ferma di sosta campeggistica.
  3.  Le  aree  di  cui  al  comma  2,  devono  essere  delimitate  e
appositamente  indicate  con  segnaletica  recante  il  numero  delle
piazzole  che,  in  ogni caso, non deve superare il numero massimo di
quindici per una capacita' ricettiva massima di  sessanta  persone  e
con la scritta:  "Area comunale di sosta campeggistica".
  4  La  sosta  nelle  aree di cui al comma 2, che ha la finalita' di
essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito,  non  deve
superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
  5.  Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i
requisiti  minimi  di  carattere   igienico-sanitario,   nonche'   di
sicurezza  e di tutela dell'ambiente, la sosta puo' essere consentita
soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
  6. E' fatto obbligo ai sindaci di emettere, entro il 15  aprile  di
ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto
di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
  7.  Copia  delle  ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa
all'Assessorato regionale al  turismo  e  all'Azienda  di  promozione
turistica (APT) competente per territorio.
  8.  Nelle  aree  di  sosta  il  comune  ha facolta' di stabilire le
tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
  9. La gestione  delle  aree  di  sosta  puo'  essere  affidata  nel
rispetto  delle  previsioni  di cui all'art. 36, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.