Art. 23.
                         Mini-aree di sosta
 
  1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che  hanno  un
minimo  di  dieci  e  un  massimo  di trenta piazzole che svolgono la
propria   attivita'   integrata    anche    con    altre    attivita'
extraturistiche,  in  supporto  al turismo campeggistico, itinerante,
rurale ed escursionistico.
  2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni  privi
di  campeggi  e  villaggi  turistici  e  devono possedere i requisiti
standards minimi previsti per i campeggi a una stella.
  3.  Alle  mini-aree  di  sosta  non  si  applica  l'obbligo   della
superficie  complessiva  minima  prevista  dall'art.  24, comma 5. La
capacita' ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo  di
mq 35 a persona.