Art. 23. Mini-aree di sosta 1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attivita' integrata anche con altre attivita' extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. 2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella. 3. Alle mini-aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacita' ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq 35 a persona.