Art. 24.
                Aree destinate a villaggi e campeggi
 
  1.  I  complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli articoli 15,
17 e 19 (villaggi e campeggi) devono  essere  allestiti  in  apposite
aree  inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della
effettiva vocazione turistico-ricettiva della localita'  in  rapporto
anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.
  2.  Nei  comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell' entrata
in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone
specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o
la prevedono in quantita' insufficiente,  gli  insediamenti  predetti
possono  essere  autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui e'
stata accertata l'effettiva necessita' di aumentare  la  ricettivita'
turistica   gia'  esistente  e  nel  rispetto  delle  caratteristiche
ambientali e territoriali della zona interessata.
  3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla  realizzazione
di  nuovi complessi e' disposta con delibera del Consiglio comunale e
la  stessa  costituisce   adozione   di   variante   allo   strumento
urbanistico.
  Detta  variante  deve essere approvata nel rispetto della normativa
regionale vigente in materia urbanistica.
  4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in
localita' salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali,  case
di  cura,  colonie, caserme, da valutarsi opportunamente gia' in sede
di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia.
  5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree  destinate
all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, dell' art. 14 devono avere i seguenti requisiti:
   a) una superficie minima di 10 mila mq;
   b)  una  densita'  massima  di settanta equipaggi e duecentottanta
persone per ettaro.
  6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato
con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore  a
mt  1,50 e l'ingresso dell' impianto deve essere munito di cancello e
sbarra.
  7. Le aree delle strutture ricettive all'aria  aperta  non  possono
essere  oggetto  di  frazionamento  o  di  concessione del diritto di
superficie  o  di  qualsiasi  altra  forma  di  cessione  a   singoli
associati.
  8.  La  denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie
nell'ambito di uno  stesso  territorio  provinciale  ed  e'  soggetta
obbligatoriamente  a  preventivo  nulla-osta  dell'APT competente per
territorio.