Art. 24. Aree destinate a villaggi e campeggi 1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli articoli 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della localita' in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale. 2. Nei comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell' entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta o la prevedono in quantita' insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui e' stata accertata l'effettiva necessita' di aumentare la ricettivita' turistica gia' esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona interessata. 3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi e' disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. Detta variante deve essere approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica. 4. I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere allestiti in localita' salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente gia' in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione edilizia. 5. Con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell' art. 14 devono avere i seguenti requisiti: a) una superficie minima di 10 mila mq; b) una densita' massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per ettaro. 6. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a mt 1,50 e l'ingresso dell' impianto deve essere munito di cancello e sbarra. 7. Le aree delle strutture ricettive all'aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli associati. 8. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell'ambito di uno stesso territorio provinciale ed e' soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APT competente per territorio.