Art. 27. Servizi igienico-sanitari 1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilita' nel tempo e la capacita' di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia. 2. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle stesse. 3. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce. 4. L'installazione dei servizi igienici e' rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettivita'. 5. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettivita' massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella "E" di classificazione allegata alla presente legge. 2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non devo essere inferiore a: a) un WC ogni venti persone; b) un lavabo per pulizie personali ogni venti persone; c) un lavapiedi ogni cinquanta persone; d) una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone; e) una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone; f) un lavatoio per biancheria ogni trenta persone; g) un lavello per stoviglie ogni trenta persone; h) un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulottes; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle docce.