Art. 31.
                     Parcheggio auto e pre-campo
 
  1.  Le  auto  dei  turisti devono accedere alle aree destinate alle
piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per
le operazioni di carico  e  scarico  bagagli.  Esse  devono  sostare,
all'interno  del complesso, in apposito zone destinate esclusivamente
a  parcheggio,  possibilmente  ombreggiate  e  munito  di  almeno  un
estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti
macchina  quante  sono  le  piazzole  di soggiorno e gli allestimenti
abitativi.
  2.  Al  fine  di  assicurare  una  prima necessaria sistemazione ai
campeggiatori in arrivo durante gli  orari  di  riposo  previsti  dal
regolamento  interno  e in attesa della sistemazione definitiva nella
piazzola  assegnata,  ogni  parco  di  campeggio  deve  destinare   a
pre-campo   una   zona   di   terreno,   nelle   immediate  vicinanze
dell'ingresso.  A  tal  uopo  potra'  essere  utilizzato   anche   il
parcheggio auto.