Art. 31. Parcheggio auto e pre-campo 1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all'interno del complesso, in apposito zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munito di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti abitativi. 2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell'ingresso. A tal uopo potra' essere utilizzato anche il parcheggio auto.