Art. 33.
                           Pronto soccorso
 
  1.  Nei  complessi  ricettivi  all'  aria  aperta  con ricettivita'
superiore a seicento persone e' obbligatorio un locale di  infermeria
non  inferiore  a  mq  16  con  un  medico  convenzionato  di  pronta
reperibilita', ventiquattro ore su ventiquattro.
  2. Nelle strutture con capacita' ricettive al di sotto di  seicento
unita'  e'  obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei
presidi che verranno indicati e verificati al  momento  del  rilascio
dell'autorizzazione  dal  Servizio  di igiene pubblica della A.U.S.L.
competente per territorio.