Art. 33. Pronto soccorso 1. Nei complessi ricettivi all' aria aperta con ricettivita' superiore a seicento persone e' obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilita', ventiquattro ore su ventiquattro. 2. Nelle strutture con capacita' ricettive al di sotto di seicento unita' e' obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.