Art. 37.
                         Periodi di apertura
 
  1. I  complessi  ricettivi  all'aria  aperta  devono  osservare  un
periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.
  2.  Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo
di chiusura supenore a un anno l'interessato dovra' richiedere  nuova
autorizzazione sanitaria.