Art. 38.
           Classificazione delle strutture all'aria aperta
 
  1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma
1,  lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente
a quattro, tre e due stelle.
  2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma
1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine  decrescente
con quattro, tre, due e una stella.
  3.  L'attribuzione della classe di appartenenza e' effettuata sulla
base della domanda inoltrata dall'interessato, con  attestazione  del
possesso   dei  requisiti  standards  minimi  previsti  dall'allegata
tabella "E", dalla provincia territorialmente competente.
  4. Le strutture di cui al commi precedenti autorizzate all'apertura
annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la  lettera
"A" (Annuale).
  5.  La  classificazione  per  le  suddette  strutture  ricettive e'
condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio.
  6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni
della presente legge contenute negli articoli 9 (commi 5, 6,  7 e 8),
10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarita' delle strutture
in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che  hanno
ottenuto  la  classificazione questa resta valida fino alla scadenza.
Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.
  7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e
d), non sono soggette a classificazione.