Art. 38. Classificazione delle strutture all'aria aperta 1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle. 2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una stella. 3. L'attribuzione della classe di appartenenza e' effettuata sulla base della domanda inoltrata dall'interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standards minimi previsti dall'allegata tabella "E", dalla provincia territorialmente competente. 4. Le strutture di cui al commi precedenti autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (Annuale). 5. La classificazione per le suddette strutture ricettive e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio. 6. Sono confermate per le strutture all'aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli articoli 9 (commi 5, 6, 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarita' delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge. 7. Le strutture indicate all'art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.