Art. 39. Definizione e requisiti tecnici 1. Sono ostelli della gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di eta' non superiore a venticinque anni. 2. Negli ostelli della gioventu' deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilita' di strutture e di servizi finalizzati all'appagamento di finalita' culturali, di svago, di sport e di socializzazione. 3. Gli ostelli della gioventu' possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalita' organizzative nell'ambito e sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 4. Negli ostelli della gioventu' il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non piu' di sette giorni. In relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il sindaco puo' ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui e' stata concessa la proroga. 5. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventu' devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella "F" allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonche' quelle in materia igienico-sanitaria.