Art. 39.
                   Definizione e requisiti tecnici
 
  1. Sono ostelli della gioventu' le strutture  ricettive  attrezzate
per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di eta' non superiore
a venticinque anni.
  2.  Negli ostelli della gioventu' deve essere garantita, oltre alla
prestazione dei servizi di base, anche la disponibilita' di strutture
e di servizi finalizzati all'appagamento di finalita'  culturali,  di
svago, di sport e di socializzazione.
  3. Gli ostelli della gioventu' possono essere dotati di particolari
strutture  che  consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo
le modalita' organizzative nell'ambito e sotto la responsabilita' del
titolare dell'autorizzazione.
  4. Negli ostelli della gioventu' il soggiorno  e  il  pernottamento
degli  ospiti  deve  essere  limitato  a non piu' di sette giorni. In
relazione a particolari esigenze turistiche, culturali  o  ambientali
locali,  il  sindaco  puo'  ampliare  il periodo di permanenza per la
durata di tempo strettamente connessa ai  motivi  per  cui  e'  stata
concessa la proroga.
  5.  In  rapporto  alla classificazione richiesta, gli ostelli della
gioventu' devono possedere i requisiti  minimi  obbligatori  previsti
dalla  tabella  "F"  allegata  alla  presente  legge  e  osservare la
normativa vigente in materia di sicurezza  e  di  abbattimento  delle
barriere     architettoniche     nonche'     quelle     in    materia
igienico-sanitaria.