Art. 4. Tipologia 1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unita' abitative, ubicate in uno o piu' stabili o in parte di stabile. 2. Sono "motels" gli alberghi particolannente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. 3. Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative, dislocato in piu' stabili, servizi centralizzati. 4. Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 5. Sono "alberghi dimora storica-residenza d'epoca" le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro stelle. 6. Sono "alberghi e centro benessere" le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle. 7. E' fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo.