Art. 4.
                              Tipologia
 
  1.  Sono  "alberghi"  le  strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente  vitto  e
altri  servizi  accessori,  in  camere,  suites  e  unita' abitative,
ubicate in uno o piu' stabili o in parte di stabile.
  2. Sono "motels" gli alberghi  particolannente  attrezzati  per  la
sosta  e  l'assistenza  delle  autovetture  o  delle imbarcazioni che
assicurano alle stesse  servizi  di  riparazione  e  di  rifornimento
carburanti.
  3.  Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica
area, forniscono agli utenti di unita' abitative, dislocato  in  piu'
stabili, servizi centralizzati.
  4.  Sono  "residenze  turistico-alberghiere" le strutture ricettive
aperte al pubblico, a gestione unitaria, che  forniscono  alloggio  e
servizi  accessori  in unita' abitative arredate, costituite da uno o
piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
  5. Sono "alberghi dimora storica-residenza  d'epoca"  le  strutture
ricettive  ubicate  in  complessi  immobiliari  di particolare pregio
storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati  di
mobili   o   arredi   d'epoca   idonei  ad  un'accoglienza  altamente
qualificata, con  servizi  riferiti  minimo  alla  classe  a  quattro
stelle.
  6.  Sono  "alberghi  e  centro  benessere"  le  strutture dotate di
impianti  e  attrezzature  di  tipo  specialistico   del   soggiorno,
finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o
di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre stelle.
  7.  E'  fatto  divieto  di  attribuire  tipologie diverse da quelle
previste dal presente articolo.