Art. 40. Classificazione degli ostelli della gioventu' 1. Gli ostelli della gioventu' vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla presente legge. 2. Sono confermati per gli ostelli della gioventu' le disposizioni della presente legge contenute negli articoli 9 (commi 5, 6, 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarita' delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.