Art. 40.
            Classificazione degli ostelli della gioventu'
 
  1.  Gli  ostelli  della  gioventu'  vengono  classificati  in   tre
categorie  in  ordine decrescente "terza, seconda e prima" in base ai
requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella "F" allegata alla
presente legge.
  2. Sono confermati per gli ostelli della gioventu' le  disposizioni
della  presente legge contenute negli articoli 9 (commi 5, 6, 7 e 8),
10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarita' delle strutture
in questione, fermo restando che per gli ostelli che  hanno  ottenuto
la  classificazione,  questa resta valida fino alla scadenza. Da tale
momento inizia l'adeguamento alle norme della presente legge.