Art. 41. Definizione 1. L'attivita' ricettiva puo' essere svolta attraverso: a) residenze turistiche o residence; b) case e appartamenti per vacanza. 2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unita' abitative composte da uno o piu' vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario. 3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o piu' vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in piu' complessi immobiliari. 4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o piu' stagioni con contratti aventi validita' non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni. 5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza e' vietata la somministrazione di cibi e bevande nonche' l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere. 6. Le strutture destinate all'attivita' ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni. 7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici. 8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.