Art. 41.
                             Definizione
 
  1. L'attivita' ricettiva puo' essere svolta attraverso:
   a) residenze turistiche o residence;
   b) case e appartamenti per vacanza.
  2. Sono residenze turistiche o  residence  le  strutture  ricettive
gestite   in  forma  imprenditoriale  e  organizzata  che  forniscono
alloggio e  servizi  in  appartamenti  autonomi  o  unita'  abitative
composte  da  uno o piu' vani arredati e dotati di servizi igienici e
di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
  3. Sono case e appartamenti per vacanza  gli  immobili  gestiti  in
forma  imprenditoriale,  e non occasionale, per l'affitto ai turisti,
composti da uno o piu' vani, arredati, dotati  di  servizi  igienici,
cucina e collocati anche in piu' complessi immobiliari.
  4.  Entrambe  le  strutture  ricettive  di  cui ai commi precedenti
possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o piu'
stagioni con contratti aventi validita'  non  superiore  a  tre  mesi
consecutivi e non inferiori a sette giorni.
  5.  Nella  gestione  delle  residenze  turistiche  e  delle  case e
appartamenti per vacanza e' vietata la  somministrazione  di  cibi  e
bevande  nonche'  l'offerta  di  servizi centralizzati caratteristici
delle aziende alberghiere.
  6. Le strutture destinate all'attivita' ricettiva di cui al comma 2
devono  possedere  i  requisiti  edilizi,  igienico-sanitari   e   di
sicurezza  previsti  dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i
locali di civili abitazioni.
  7. L'utilizzo degli  immobili  a  residenze  turistiche  e  case  e
appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso
ai fini urbanistici.
  8.  I  titolari  o i gestori delle imprese organizzate e gestite in
forma imprenditoriale di cui  al  presente  articolo  sono  tenuti  a
iscriversi  alla  sezione  speciale  del  registro degli esercenti il
commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.