Art. 44.
                           Case per ferie
 
  1.  Sono  case  per  ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno, di persone o gruppi,  gestite,  al  di  fuori  di  normali
canali  commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi,
operanti senza fine di  lucro,  per  il  conseguimento  di  finalita'
sociali,  culturali,  assistenziali, religiose e sportive, nonche' da
enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri  dipendenti  e  loro
familiari.