Art. 44. Case per ferie 1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.