Art. 45. Requisiti tecnici per le case per ferie 1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici: a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in piu'; b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regolamento comunale di igiene; c) una o piu' sale da pranzo con una superficie di mq 1,20 per ogni utente; d) vano cucina non inferiore ad una superficie di mq 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle frigorifere e dispense; e) gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi privati. Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall'esterno, disimpegnati da un ampio antibagno; f) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati; g) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca; h) locale per l'assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non piu' di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso; i) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e suppellettili. 2. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme CEI. 3. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna. 4. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.