Art. 46.
                      Esercizi di affittacamere
 
  1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu'
di  sei camere, ubicate in non piu' di due appartamenti, ammobiliati,
in  uno  stesso  stabile,  nei  quali  sono   forniti   alloggio   e,
eventualmente,  servizi complementari, come la ristorazione se svolta
dal medesimo titolare di esercizio.
  2. Ove mai l'attivita' di affittacamere  venisse  svolta  in  forma
complementare  all'esercizio  di ristoro, il titolare del medesimo e'
tenuto  ad  iscriversi  alla  sezione  speciale  del  registro  degli
esercenti  il  commercio  previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del
1983.