Art. 46. Esercizi di affittacamere 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere, ubicate in non piu' di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio. 2. Ove mai l'attivita' di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo e' tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.